La garanzia nella costruzione delle case in legno

Questo è il testo dell’articolo 1669 del codice civile  Rovina e difetti di cose immobili  Quando si tratta di edifici o di alt...

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Questo è il testo dell’articolo 1669 del codice civile 

Rovina e difetti di cose immobili 
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Non vi è alcuna differenza se il fabbricato in questione venga costruito in edilizia tradizionale o in legno. 
Quando alcune aziende sottoscrivono garanzie ventennali o trentennali, lo fanno attraverso scritture private concordate direttamente con il committente, che hanno valore legale e che vengono allegate al contratto. Questa estensione che caratterizza prevalentemente le strutture in legno, viene concessa essendo pressochè certi che la possibilità di un intervento sarà alquanto remota!

estudoquarto assiste il committente nella scelta migliore, al giusto costo.
Il Progetto consente il controllo di ogni fase, e la realizzazione di una abitazione sicura e secondo le normative vigenti.


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